Datore di lavoro e società cooperative
La sentenza n. 43819/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da due imputate condannate, in qualità di consiglieri di amministrazione di una cooperativa prive di alcun tipo di delega, in relazione a diverse contravvenzioni previste del D. Lgs. 81/08.La difesa con il ricorso contestava l’attribuibilità delle contestazioni alle imputate in quanto il datore di lavoro, unica figura su cui gravavano gli obblighi antinfortunistici, era da individuarsi nel presidente del CDA della cooperativa in quanto unico soggetto investito della legale rappresentanza dell’ente.
I giudici del Supremo collegio hanno ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, sulla base della seguente motivazione:
«4. Ritiene il Collegio che, a fronte di una pronuncia rimasta isolata, sia più convincente il diverso orientamento, propugnato da numerose decisioni, secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario della normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche (Sez. 4, n. 27242 del 16/09/2020, Papini, in motivazione; Sez. 3, n. 2580 del 21/11/2018, Slabu Ione).
Ancora, si è ribadito che destinatario della normativa antinfortunistica, nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 3, Sentenza n. 24478 del 23/05/2007, Lalia), e che nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni (Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005, Bincoletto, Rv. 231076).
5. Si tratta di un'interpretazione da preferire perché rispettosa dal dato normativo; invero, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
Attribuire la qualifica di datore di lavoro a tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società significherebbe operare un'indebita estensione della definizione di "datore di lavoro", come risultante dal citato art. 2, in violazione dell'art. 25 Cost., comma 2.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha perciò errato, laddove ha ravvisato l'affermazione della penale responsabilità sul presupposto che, in capo alle ricorrenti, sia attribuibile la qualifica di "datore di lavoro", qualifica che spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente, ossia al presidente della cooperativa.
6. Ciò chiarito, si osserva che, in tema di violazione della normativa antinfortunistica, la penale responsabilità dei uno o più membri del consiglio di amministrazione può prefigurarsi in almeno due casi.
In primo luogo, rileva la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, secondo cui "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"; invero, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, tale disposizione amplia - e certamente non riduce - il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione (Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 19/01/2022, Baccalini, Rv. 282568).
In secondo luogo, sulla base dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato, già affermati con riferimento ai reati tributari (ad esempio, Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Cerbone, Rv. 282714) e fallimentari (cfr. Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925-04), i componenti del consiglio di amministrazione rispondono anch'essi per omesso impedimento del reato allorchè abbiano anche solo colposamente trattandosi, in questo caso, di figure contravvenzionali - omesso di vigilare ovvero, una volta venuti a conoscenza del fatto penalmente illecito o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005, Bincoletto, in motivazione)»