Limiti al sequestro probatorio di documenti e beni elettronici
La sentenza 50009/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un indagato avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio di documenti e beni elettronici emesso dal PM (disposto in relazione ad ipotizzati reati di concorso in condotte ex artt. 348, 615 bis e 615 ter cp. e di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti ex artt. 615 bis e 615 ter cp).La difesa dell’indagato lamentava violazione di legge per vizio di motivazione in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità in quanto il PM avrebbe eseguito una “ricerca a strascico”su tutti i documenti presenti sui device dell’indagato senza prescrivere alla PG di selezionare solo i dati rilevanti ai fini dell’indagine, senza esplicitare la correlazione tra l’apprensione ed i reati in accertamento e senza predisporre adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel minore tempo possibile.
I giudici del Supremo Collegio hanno annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sulla base della seguente motivazione:
«3. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, pertanto, riconosce che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono, in astratto, potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti anche molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cosesottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489; ma Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013, Verni; Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254).
Anche con la sentenza che ha annullato il primo provvedimento di sequestro ai danni del Ravera, questa Corte di Cassazione ha ribadito che "intanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra la res, il reato per cui si procede e la finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6,n. 3318 del 12/10/2022, Ravera; coni'. Sez. 6, n. 32265 del 22/9/2020, Aleotti; Sez.5, n.13594 del 27/2/2015,Gattuso).
4. In quest'ottica è stato affrontato il tema dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei "contenitori" di tali dati, e si è chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, questa non rileva in sé come cosa pertinente al reato, in quanto contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria.
La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa l'esigenza indifferibile di individuare e porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti; richiamata anche da sez. 6 n. 3318 del 12/10/2022, di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino pronunciata in relazione al primo sequestro disposto nei confronti del Ravera).
Viene, pertanto, riconosciuto che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia — mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini): si è osservato, così, che la copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato.
In questo contesto la Corte di cassazione ha affermato che il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione
nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto (così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti e Sez. 6 n. 3318 del 12/10/2022, Ravera).
Costituisce, pertanto, un principio ormai consolidato, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti, che consente la restituzione del dispositivo, non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, sicché il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, rv. 279949), e si è, così, ripetutamente evidenziata la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi all'esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenzialità tra res e reato che si vuole accertare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie dell'interessato, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone (Sez. 6, n. 46102 del 11/05/2021, Antonucci)».