Onere della prova in relazione alla liceità del deposito temporaneo di rifiuti
La sentenza 15450/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da due imputati, condannati per il reato di Gestione illecita di rifiuti per aver depositato, in maniera incontrollata ed in assenza di autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi, consistiti in trecento metri cubi di terre e rocce da scavo, provenienti dai lavori realizzati in forza di permesso di costruire.La difesa degli imputati lamentava, tra gli altri motivi di ricorso, erronea applicazione, inosservanza e violazione dell’art. 533 cpp perché il Tribunale aveva pronunciato sentenza di condanna nonostante non potesse essere affermata, alla luce delle risultanze processuali, la responsabilità penale degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondato tale motivo e, per l’effetto, hanno rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
«A fronte di una motivazione che riporta compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della dichiarazione di penale responsabilità degli imputati in relazione al reato loro contestato, la difesa prospetta una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dal Tribunale, non consentita in questa sede, peraltro con motivo di ricorso generico. Quanto a quest’ultimo aspetto, se da un lato la difesa afferma non esser state valutate risultanze processuali che, ove analizzate, avrebbero fornito una versione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella risultante dalla decisione di primo grado, dall’altro non riporta quali elementi avrebbero dovuto condurre il Giudice di merito ad assolvere gli imputati per insufficienza della prova circa la loro penale responsabilità. E ciò, peraltro, in una materia, come quella della gestione di rifiuti, relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità afferma che l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636)».