Prescrizioni ambientali ex art. 318 bis e ss. TUA: facoltatività o obbligatorietà?
La Corte di Cassazione – con la allegata sentenza n. 7286/2022 – si è pronunciata sulla natura facoltativa ovvero obbligatoria delle prescrizioni asseverate tecnicamente ex artt. 318 bis e ss. Testo Unico Ambientale per i casi in cui le contravvenzioni previste dal predetto Testo non abbiano cagionato danno, o pericolo concreto e attuale di danno, alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.I giudici del Supremo Collegio, in particolare, richiamando «il principio già affermato da questa Corte e condiviso da questo Collegio, secondo il quale in tema di reati ambientali, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, Sentenza n. 49718 del 25/09/2019 - dep. 06/12/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 del 8/2/2018, De Tursi, non massimata).
Muovendo dalla sostanziale analogia della suddetta procedura estintiva con le disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), deve rilevarsi, così come è stato affermato per queste ultime, che la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata (Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Bonanno, Rv. 269140).
E ciò tanto più in quanto, a differenza della disciplina antinfortunistica, il sistema normativo in esame prevede, allo specifico fine di limitare l’ambito di operatività della procedura estintiva alle ipotesi di minore gravità, un ulteriore condizione, disponendo l’art. 318 bis d. lgs. 152/2006 che la stessa possa trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal d.lgs. 152\06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: indicazione normativa questa che depone inequivocabilmente, rimettendone l’applicazione alla discrezionalità degli organi di vigilanza ovvero alla polizia giudiziaria, nel senso della facoltatività della procedura estintiva.
Conseguentemente l’imputato, che aveva piena facoltà di richiedere l’ammissione all’oblazione in misura ridotta in caso di autonoma e spontanea regolarizzazione, che non risulta invece aver mai avuto luogo, non può dolersi della mancata adozione della procedura attesa la inesistenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori di provvedervi, né, tanto meno, di informare i soggetti controllati della possibilità di farvi ricorso».