materia penale - loading

Reati tributari: indebita compensazione e competenza per territorio

La sentenza 2794/2024 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale per decidere la competenza per territorio in relazione al reato di indebita compensazione ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.

L’imputato, nella sua qualità di amministratore e rappresentante legale di una srl, era accusato di non avere versato le somme dovute nel relativo periodo di imposta attraverso indebite compensazioni con crediti inesistenti. L’ultimo modello F24 era stato presentato in un altro circondario di diverso distretto di Corte di appello.

I giudici del Supremo Collegio hanno deciso come segue:

«1.3. La tesi della qualificazione del delitto quale reato omissivo istantaneo, espressa dalla sentenza Magnozzi è rimasta isolata, mentre la giurisprudenza ha affermato - cfr. Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854 - che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

1.5. La giurisprudenza successiva alla sentenza Magnozzi è in linea con i principi della sentenza Cappello.
Per Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo.

Ancora più di recente, Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023, Monghese, Rv. 284687 - 01, ha ribadito che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, sicché il profitto suscettibile di confisca, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, potendo determinare la corresponsione postuma della somma non versata una mera riduzione del quantum oggetto di confisca e la «sterilizzazione» dell'operatività della stessa, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore

1.6. Ne consegue che l'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 punisce una condotta, che determina l'omesso versamento delle somme dovute, che è anche attiva, perché è attuata mediante l'utilizzo in compensazione, nel cd. F24, di crediti tributari non spettanti o inesistenti; tale condotta attiva è sanzionata penalmente, anche in maniera più severa rispetto ad altre, in ragione della sua specifica connotazione decettiva, funzionale a rendere più difficile l'accertamento dell'evasione fiscale.

1.7. Va, dunque, ribadita la costruzione del delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 quale reato a consumazione (eventualmente) prolungata, e non come reato (eventualmente) permanente, in quanto può essere realizzato con una o più condotte, consistenti nell'utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti attraverso una o più presentazioni telematiche di modelli F24, e quando è realizzato con più condotte, ciascuna di esse resta autonoma e materialmente distinta dalle altre, ponendosi con queste in rapporto di soluzione di continuità, senza determinare una ininterrotta protrazione nel tempo della lesione dell'interesse protetto
».
info@materiapenale.it +39 051 6490761

P.Iva 02980221200© Tutti i diritti sono riservati Avv. Antonio MateriaPowered by We Berry

TI RICHIAMIAMO NOI!

Inserisci il Tuo nome e il Tuo numero di telefono,
ti chiameremo noi il prima possibile!