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Rifiuti: rilevanza penalistica dell’attività – occasionale – di raccolta e trasporto

La Corte di Cassazione con la sentenza 32962/2023 si è pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato, in relazione al reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 c. 1 D. Lgs. 152/2006, per aver effettuato, senza autorizzazione o iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di impresa.

La difesa dell’imputato contestava
, tra gli altri motivi di ricorso, l’interpretazione fornita dal giudice di merito in ordine alla nozione di «attività» di raccolta e trasporto, che doveva ritenersi assolutamente occasionale, meramente preparatoria, e quindi non punibile, in considerazione della giurisprudenza citata nel proprio ricorso.

I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondato il motivo in quanto hanno affermato che:

«ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. d.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (così: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 24 giugno 2016, n. 26435; idem Sezione III penale, 29 febbraio 2016, n. 8193; idem Sezione 3 penale, 2 marzo 2015, n. 8979). Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; per contro, l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'art. 256, comma 1, del cit. D.Lgs.(in tal senso: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 19 giugno 2013 n 26614; idem Sezione 3 penale, 3 marzo 2009, n.9465)».

La Corte (Sez. 3, n. 2290 del 28/11/2017, dep. 2018, Defilippis, n.m.) ha altresì ribadito che «anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attività d'impresa richiede l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell'apposita sezione di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra, per pacifico orientamento, la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, Pagliuchi, Rv. 267660, secondo cui "nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali") ... Ed invero, il reato ascritto è istantaneo e, con riguardo alla condotta del trasporto rifiuti contestata all'imputato, si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, Cristinzio e a., Rv. 262514; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26614/2013 del 12/07/2012, Trevisan, Rv. 257075)».

Ancora, la Corte ha affermato che il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo,
raggruppamento, cernita, deposito, dall'utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell'esercizio di tale attività (Sez. 3, n. 16355 del 16/03/2023, Abom), principio cui - come visto - il giudice si è attenuto nel valutare la condotta dell'imputato.

Il motivo di ricorso, pertanto, che censura la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe considerato il necessario carattere «organizzato» e «continuativo» della condotta di trasporto rifiuti, per poterla definire in termini di «attività», è infondato
».
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