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Sicurezza sul lavoro: distinzione tra delega di funzioni e delega gestoria nella organizzazioni aziendali complesse

Con l’allegata sentenza 8476/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal difensore di un amministratore delegato condannato per il delitto di lesioni colpose – aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – ai danni di un dipendente della società da lui amministrata.

La difesa dell’imputato lamentava, tra gli altri motivi di ricorso, la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni rilasciata dall’imputato ad altro amministratore delegato, direttore dello stabilimento dove era avvenuto l’infortunio.

I giudici del supremo collegio hanno accolto il predetto motivo di ricorso relativo all’esatta individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia e alla portata della delega rilasciata dal CdA ad altro amministratore non imputato.

In particolare, posto che la «diversità di struttura ontologica» della delega gestoria prevista dall'art. 2381 cc e di quella di funzioni disciplinata dall'art. 16 D. Lgs. 81/08 comporta – nella materia del diritto penale del lavoro – ricadute in ordine al loro contenuto e ai residui doveri in capo all'organo delegante, la sentenza ha effettuato una ricognizione delle diverse discipline caratterizzanti i predetti tipi di delega.

In relazione alla delega gestoria la sentenza ha affermato che:

«L'istituto della delega gestoria ... attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) ed al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale.
Nelle società di capitali più semplici
, in cui figura un amministratore unico titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione, questi assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle società di capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata ad un organo collegiale quale il consiglio di amministrazione, l'individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria. La Corte di Cassazione in proposito con orientamento costante afferma che nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro (sez. 4 n. 8118 dell 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133; n. 49402 de113/11/2013, Bruni, Rv. 257673)
».

Mentre in relazione alla delega di funzioni ha statuito che:

«La delega di funzioni di cui all'art. 16 d.lgs n. 81/2008 è lo strumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pure investito a titolo originario come il preposto dal TUSL di compiti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro) trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
In caso di delega ex art. 16 d.lgs n. 81/2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza
in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie . Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti. Peraltro, nella individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte, bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato (Sez 4, n. 10702 del 1/02/2012, Mangone, Rv 242675; Sez 4 n. 22837 del 21/04/2016 , Visconti, Rv 267319)
».

In considerazione di ciò, la Suprema corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello affinché quest'ultima, nel nuovo giudizio, valuti la delega in atti, chiarisca se ed in che termini tale delega possa rilevare ai fini della individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico ed individui il perimetro dei doveri di controllo che dovessero residuare in capo al delegante.
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