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Sicurezza sul lavoro e fatto di particolare tenuità

Con l’allegata sentenza 7236/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un datore di lavoro condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 71, comma 1 e art. 87, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 81/2008, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.

La difesa del ricorrente deduceva
, tra gli altri motivi, vizio di motivazione e violazione degli artt. 131 bis c.p. e 460 c.p.p. lamentando che il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità invocata sarebbe avvenuto attraverso una motivazione apparente; che il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente considerato ostativa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità in parola, l'esistenza di una precedente condanna pronunciata nei confronti del ricorrente, sebbene il reato oggetto di tale condanna fosse estinto, ex art. 460, comma 5, c.p.p., prima della commissione del reato in contestazione.

I giudici del Supremo Collegio
hanno ritenuto fondato il predetto motivo e, per l’effetto, annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. con rinvio sulla base della seguente motivazione:

«la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è contraddittoria perché da un lato dà atto della condotta esaurita e della eliminazione delle fonti di rischio, dall'altro ha ritenuto esistente il grave pericolo, senza valutare la condotta posta in essere dall'imputato, anche successivamente.
2.2. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto sarebbe abituale in base ad un precedente penale della stessa indole.
Dal certificato penale risulta che il ricorrente fu condannato il 31 gennaio 2017 con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, esecutivo il 6 marzo 2017, per una contravvenzione. Tale contravvenzione si è però estinta, non avendo nel termine di 2 anni il ricorrente commesso alcuna contravvenzione. Di tale reato, pertanto, il Tribunale di Milano non avrebbe dovuto tener conto nel rigettare la richiesta ex art. 131-bis cod. pen.
(Cfr. Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 - 01), per cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna
».
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