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Trasporto di rifiuti: principio dell’affidamento e culpa in eligendo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 494/2022 – qui allegata – si è pronunciata in relazione ad un ricorso proposto dall’amministratore unico di una società e da un trasportatore di rifiuti, i quali erano stati condannati, in concorso, per la contravvenzione ex art. 256 c. 1 lett. a TUA (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

In particolare, i giudici di merito avevano affermato la penale responsabilità dei predetti in relazione ad un trasporto di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – diverse da quelle indicate nel Formulario Identificazione Rifiuto – con un mezzo di trasporto non autorizzato.

In considerazione di ciò, l’amministratore unico proponeva ricorso per Cassazione manifestando l’illogicità della motivazione avendo il giudice di merito disatteso la tesi difensiva relativa al legittimo affidamento dell’imputato circa la sussistenza in capo al trasportatore delle necessarie autorizzazioni.

I giudici del Supremo Collegio hanno tuttavia ritenuto che «non può essere richiamato il principio dell’affidamento, atteso che qualunque produttore di rifiuti è tenuto a verificare la sussistenza in capo alle aziende alle quali affidi il trasporto dei rifiuti delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico; inoltre deve essere rilevato come il motivo di ricorso non si confronta affatto con il tema della culpa in eligendo, sviluppato nella sentenza impugnata, per cui risulta del tutto generico e, come tale, inammissibile»
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