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Cancellazione dati dal PC aziendale e illiceità penale

La Corte di Cassazione civile sezione lavoro – con l’allegata sentenza – ha valutato le conseguenze della condotta di un dipendente che, giunto al termine del rapporto di lavoro a séguito della presentazione delle proprie dimissioni, aveva cancellato tutti i dati dal PC aziendale prima di restituirlo al datore di lavoro.

La Corte, richiamando un proprio precedente formatosi in relazione alla configurabilità del reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici previsto dall’art. 635 bis c.p., ha confermato l’orientamento secondo cui «anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso anche dispendioso di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa dell’art. 635 bis c.p. per conformità alla sua ratio»
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