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Confisca, diretta e per equivalente, del profitto del reato tributario estinto per prescrizione

Con l’allegata sentenza 3238/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da degli imputati avverso la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati e aveva confermato l’applicazione delle pene accessorie e la confisca per equivalente.

Le difese lamentavano
innanzitutto che, con la dichiarazione di prescrizione, quale causa estintiva del reato, si sarebbe dovuta revocare l’applicazione delle pene accessorie; inoltre che la confisca per equivalente fosse illegittima.

I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto fondati i ricorsi.

In particolare i giudici, in relazione alle pene accessorie, hanno affermato che «le stesse sono inapplicabili, come le pene principali, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Esse conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Rv. 268239; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Rv. 263280)».

In relazione all’applicabilità delle confische, diretta e per equivalente, del profitto del reato tributario dichiarato estinto per prescrizione, hanno rassegnato la seguente motivazione:

«la materia della confisca disposta a reato prescritto sia oggi regolata dall'art. 578-bis cod. proc. pen., sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in corso sul punto, hanno statuito - con pronuncia del 29 settembre 2022 la cui motivazione deve ancora essere depositata - che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente - trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio - ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.».

Ne consegue, nel caso di specie, l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto alla confisca per equivalente, che non avrebbe potuto comunque essere disposta.

1.2.3. La rilevata preclusione riguarda, però, la sola confisca per equivalente e non anche la confisca diretta (ex plurimis, Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342), priva di un carattere sanzionatorio e, dunque, non soggetta al divieto di retroattività, ma regolata nella sua applicazione dall'opposto principio di cui all'art. 200 cod. pen.). Ovviamente, ciò non toglie che, ai fini dell'applicazione della confisca diretta, il giudice debba - secondo la previsione del richiamato articolo 578-bis - accertare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, anche qualora lo stesso sia dichiarato estinto per prescrizione. Ma un tale accertamento non è stato effettuato nel caso di specie, in cui, addirittura, la statuizione sulla confisca è stata confermata in appello con una sentenza cosiddetta "predibattimentale", con violazione del diritto dell'imputato al contraddittorio (sul punto, ex plurimis, Sez. 2, n. 11042 del 15/01/2020, Rv. 278524).

Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio circa l'accertamento dei presupposti di applicabilità della confisca diretta
».
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