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Elemento soggettivo del concorrente nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La sentenza 3416/2024 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un imputato condannato per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cp perché, quale gestore di fatto di un fondo agricolo, aveva concorso con altre persone nella abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali illecitamente smaltiti sul predetto terreno.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
lamentando erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della mancanza dell’elemento soggettivo del reato inteso quale dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto dall’illecita attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata.

I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso affermando:

«3.3.il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusivamente dolosa. E' perciò necessario, in primo luogo, che l'agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell'oggetto materiale della condotta come rifiuti; b)della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa. L'agente deve altresì porre in essere una qualsiasi delle condotte punite nella consapevolezza che siano frutto di più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Ove manchi la consapevolezza anche solo di uno di questi elementi della fattispecie, anche per errore di fatto, l'agente può rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, delle ipotesi di illecita gestione dei rifiuti di natura contravvenzionale;

3.4.ai fini della integrazione del delitto è altresì necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose;

3.5.in termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Cass. pen., SU n. 9149/1996, Chabni Samir). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Cass. pen., SU, n. 1/1999, Cellammare). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Cass. pen. SU, n. 29951/2004, Focarelli; Cass. pen. SU, n. 31617/2015, Lucci); può essere di tipo "accrescitivo"(Cass. pen., SU, n. 31617/2015, Lucci) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Cass. pen. SU, n. 38343/2014, Espenhahn; Cass. pen., SU, n. 18374/2013, Adami). Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Cass. pen. SU, n. 10280/2008, Miragliotta).


Applicando questi principi, la giurisprudenza ha affermato che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (C. IV, n. 28158/2007) o in vantaggi di altra natura (C. III, n. 40827/2005; C. III, n. 53136/2017, che ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; C. IV, n. 29627/2016 e C. III, n. 40828/2005, secondo cui il profitto può consistere persino nel rafforzamento della propria posizione all'interno dell'azienda). C. III, n. 35568/2017, ha precisato che il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti;

3.6.il profitto del reato è ingiusto non soltanto quando esplicitamente "contra legem", ma anche quando collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte a manipolazioni fraudolente dei codici tipologici (C. III, n. 45598/2005). Per C. III, n. 16056/2019, il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti;

3.7.è stato precisato (e deve essere ribadito) che ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01);
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