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Infortunio sul lavoro e preposto privo di poteri impeditivi

La sentenza 6790/2024 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un datore di lavoro condannato per il delitto di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tra gli altri motivi di ricorso, l’imputato lamentava vizio di motivazione in quanto, a suo dire, i giudici di merito avevano illegittimamente ritenuto inidoneo l’apprendista allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza sul lavoro.

I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso sulla base della seguente motivazione:

«2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590, commi 1 e 3, cod. pen., 18 e 19 D.LGS. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova in punto di valutazione della posizione di garanzia all'interno dell'azienda in cui si verificò il sinistro e di individuazione del soggetto investito di tale posizione, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale: a) sarebbe stata irragionevolmente inferita dalla sola qualifica giuslavoristica di apprendista rivestita dal B.B. la sua ritenuta inidoneità allo svolgimento delle funzioni di preposto alla sicurezza; b) risulterebbe erronea l'affermata carenza di delega idonea in favore del B.B., derivando la titolarità, in capo al predetto, della posizione di garanzia direttamente dalla nomina a preposto; c) risulterebbe egualmente erroneo l'affermato concorso delle responsabilità del datore di lavoro e del preposto alla sicurezza, contrastando l'assunto sia con il quadro normativo di riferimento, sia con la logica di sistema, che individua nel preposto il soggetto che sovraintende all'osservanza delle disposizioni concernenti l'esecuzione dell'attività lavorativa, in funzione di esazione degli obblighi organizzativi del datore di lavoro; d) risulterebbe viziato dal travisamento della prova dichiarativa proveniente dal menzionato teste B.B., l'affermata dipendenza dell'incidente occorso al C.C. dal suo indebito coinvolgimento, secondo una prassi "contra legem" invalsa sul cantiere, in una lavorazione che richiedeva specifiche competenze tecniche.

Ritiene il Collegio che la dedotta doglianza sia manifestamente infondata, posto che nel percorso argomentativo della Corte di appello non è dato rinvenire né contraddittorietà, né manifesta illogicità, né, tantomeno, travisamento di prove dichiarative.

Ciò perché i giudici di seconde cure, alla stregua di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, sono legittimamente giunti alla conclusione che il menzionato B.B. - designato dal datore di lavoro quale preposto alla vigilanza sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori - fosse persona del tutto priva di specifiche competenze, che si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dall'odierno ricorrente A.A.E. o da suo padre.

Tale conclusione, basata sull'inidoneità del preposto come concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla qualifica di apprendista formalmente rivestita, rende evidente l'assenza, in capo al predetto, di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, giustificando, ad un tempo, l'affermata responsabilità del datore di lavoro, in aderenza al consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi" (così: Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01).
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