Infortuni sul lavoro e “colpevolezza colposa”.
La Corte di Cassazione – con la allegata sentenza n. 836/2022 – è tornata a pronunciarsi sulla colpevolezza colposa di alcuni imputati in relazione ad un infortunio sul lavoro.In particolare, il Supremo Collegio ha censurato la motivazione rassegnata dai giudici di merito in quanto ha riconosciuto che quest'ultimi avessero affermato la responsabilità penale degli imputati «secondo la logica del “senno del poi” che, come noto, non può fondare il giudizio di colpevolezza colposa. In tale ambito, infatti, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individua a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 17; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Rv. 269254 - 01). La sentenza impugnata, di contro, ha individuato la regola cautelare sulla base di una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto».
La Corte ha quindi annullato con rinvio la sentenza impugnata rappresentando che, nel giudizio di rinvio, i giudici dovranno conformarsi al consolidamento orientamento di legittimità secondo cui: «in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, 266073-01; in motivazione la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori)».