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Sicurezza sul lavoro e assetto organizzativo: quando il controllo esiste ma non controlla: Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2024, dep. 6 novembre 2024, n. 40682

Il controllo era previsto.

Ma il certificato veniva firmato prima ancora che il manufatto fosse prodotto.

È uno dei passaggi più significativi della sentenza n. 40682/2024 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, relativa a un infortunio mortale verificatosi durante il getto di calcestruzzo per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque.

L'impresa produceva elementi prefabbricati in cemento armato.

Erano previsti controlli sulla produzione.

Ma, secondo quanto accertato nel processo, i certificati di conformità venivano abitualmente predisposti e controfirmati prima della produzione dei manufatti e successivamente apposti sugli stessi senza un'effettiva verifica del prodotto.

Il controllo esisteva.

Ma non controllava.

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Organizzazione formale e organizzazione effettiva

È qui che una vicenda giudiziaria diventa anche una questione di organizzazione dell'impresa.

Perché una procedura può esistere. Una delega può esistere. Un controllo può essere previsto. Un certificato può essere firmato.

Ma nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, dimostra che il sistema abbia realmente funzionato.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il problema non riguardava soltanto l'omissione di uno specifico controllo.

I giudici hanno ricostruito gravi carenze organizzative che investivano il processo produttivo: il controllo era formalmente previsto in due fasi, prima e dopo la produzione dei prefabbricati, ma risultava sistematicamente omesso.

La concreta organizzazione del lavoro rendeva inoltre sostanzialmente impraticabile il controllo attribuito al caporeparto.

La distanza tra ciò che era previsto e ciò che accadeva realmente era, quindi, un problema dell'organizzazione.

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Il nodo delle deleghe e della responsabilità del vertice

La pronuncia è particolarmente interessante perché la società presentava una ripartizione di funzioni e deleghe.

La Cassazione distingue la delega gestoria prevista dall'art. 2381 c.c. dalla delega di funzioni disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e affronta i doveri che possono permanere in capo ai soggetti deleganti.

Nel caso concreto, la responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione non è stata ricondotta alla semplice posizione formalmente rivestita.

La Corte ha valorizzato le specifiche attribuzioni dei diversi amministratori e, soprattutto, le gravi carenze organizzative riscontrate nell'attività produttiva e nella gestione del rischio.

Il punto, quindi, non è che delegare sia inutile.

Il punto è comprendere che cosa è stato effettivamente delegato, a chi, con quali poteri e all'interno di quale organizzazione.

Perché anche una delega formalmente esistente deve inserirsi in un sistema capace di funzionare realmente.

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Il controllo che esiste sulla carta

Il caso consente allora di spostare l'attenzione dal documento al funzionamento.

La domanda non è soltanto:

"Esiste una procedura di controllo?"

Occorre chiedersi anche:

  • chi deve eseguire il controllo?
  • È concretamente nelle condizioni di farlo?
  • Come viene verificato che lo abbia effettivamente eseguito?
  • Che cosa accade quando emerge un'anomalia?
  • A chi arriva l'informazione?
  • Chi ha il potere di intervenire?
  • Quali evidenze consentono, successivamente, di ricostruire ciò che è accaduto?

È qui che si misura la distanza tra organizzazione formale e organizzazione effettiva.

Non nella quantità dei documenti.

Ma nella capacità dell'organizzazione di conoscere, decidere, controllare, intervenire e documentare.

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Quando qualcosa accade

Quando un evento porta a ricostruire ex post il funzionamento dell'impresa, non basta necessariamente poter mostrare che una procedura, una delega o un controllo erano previsti.

Diventa rilevante poter ricostruire quali informazioni fossero disponibili, quali controlli fossero stati effettuati, quali anomalie fossero emerse e quali interventi ne fossero seguiti.

Per questo la domanda non è soltanto:

"Avevate previsto un controllo?"

La domanda successiva è:

"Fammi vedere come funzionava realmente."

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Cosa verificare oggi

Per un amministratore, il caso offre alcuni punti di verifica molto concreti.

  • Il Modello 231 e le procedure aziendali descrivono controlli coerenti con il modo in cui l'attività viene realmente svolta?
  • I soggetti ai quali sono attribuite responsabilità dispongono concretamente di poteri, informazioni e risorse adeguati?
  • Le anomalie rilevanti generano flussi informativi verso chi deve conoscerle e può intervenire?
  • L'Organismo di Vigilanza riceve flussi che consentono di comprendere il funzionamento effettivo del sistema, oltre alla sua esistenza documentale?
  • Le decisioni rilevanti in materia di sicurezza e i controlli che le precedono e le seguono sono ricostruibili?

Sono domande da porsi prima che sia un evento a mettere alla prova l'organizzazione.

Quanto è documentabile oggi il modo in cui la tua impresa governa i rischi?

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Riferimento giurisprudenziale

Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2024, dep. 6 novembre 2024, n. 40682.

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