Infortunio sul lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro per mancanza di un sistema di sicurezza efficiente
Con l’allegata sentenza 29025/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa di un imputato, Presidente del CdA nonché datore di lavoro, condannato per il delitto di lesioni personali colpose cagionate ad un lavoratore consistite nello schiacciamento con frattura delle mani.In particolare, nei giudizi di merito era stato accertato che l'imputato:
– avesse omesso di mettere a disposizione del lavoratore un macchinario dotato di un sistema di sicurezza efficiente;
– avesse omesso di impartire al lavoratore una formazione, informazione e addestramento adeguati in relazione al corretto utilizzo del macchinario da quest’ultimo utilizzato.
In estrema sintesi, la difesa dell’imputato lamentava che la condotta del lavoratore fosse stata abnorme, che sarebbe stato onere del lavoratore attivare il sistema di sicurezza e, infine, che la formazione impartita fosse stata adeguata.
I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso affermando che:
- «Depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, la giurisprudenza che non riconosce in nessun caso tale evenienza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996)».
– «A questo proposito il giudice distrettuale ha adeguatamente evidenziato che il comportamento del T.D. non era in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto da un lato lo stesso non presentava profili di esorbitanza e di eccentricità rispetto alle mansioni allo stesso assegnate e quindi si inseriva nel contesto finalistico della lavorazione cui il lavoratore era assegnato, e dall'altra che la mancata verifica della funzionalità del sistema di sicurezza tramite fotocellule non era neppure riconducibile a un profilo colposo del lavoratore, ma ad una incompleta formazione, informazione ed addestramento del lavoratore dal quale non poteva essere preteso di seguire le istruzioni del manuale di uso del macchinario in assenza di una specifica formazione sulla corretta procedura di lavoro, che egli non conosceva».
- «Invero il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle, dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull'utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore é chiamato a partecipare (sez.4, 17.5.2012 n.34747, Parisi, Rv.253513; 8.5.2019, Rossi Giorgio, Rv.276241)».