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Infortunio sul lavoro e responsabilità penale del preposto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3538/2022 (qui allegata), ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa di un preposto e confermato la sua responsabilità penale per un infortunio sul lavoro.

La Corte ha affermato che l’area di rischio rispetto alla quale il preposto riveste la posizione di garante deriva «dalla situazione di prossimità alle lavorazioni ed all’opera svolta dai dipendenti. E’ proprio in forza di detta condizione che l’art. 19 D. Lgs. 81/08 assegna al preposto il compito di controllo immediato e diretto sull’esecuzione dell’attività da parte dei lavoratori, così come quello sull’eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute e quello su anomalie di funzionamento di macchinari cui gli operatori siano addetti».

Ad avviso della Corte «invero, potrebbe configurarsi l’esenzione di responsabilità del medesimo solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l’incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi, fossero così recenti rispetto al momento in cui l’infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al controllo continuativo proprio perché appena manifestatisi».
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