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Sicurezza sul lavoro: clausola di equivalenza e datore di lavoro di fatto

La sentenza 32123/2024 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un imputato condannato, in qualità di datore di lavoro di fatto, per i reati di omessa valutazione dei rischi, omessa formazione dei lavoratori e omessa applicazione delle cautele antinfortunistiche rispettivamente previsti dagli artt. 29, 37 e 64 del D. LGS. 81/08.

La difesa del ricorrente deduceva
violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a suo avviso, non vi erano i presupposti per considerare l’imputato datore di lavoro di fatto.

I giudici del Supremo Collegio, dopo aver richiamato la disposizioni legislative riguardanti il datore di lavoro e l’esercizio di fatto di poteri direttivi (rispettivamente ex artt. 2 e 299 del D. Lgs. 81/08) nonché la relativa giurisprudenza di legittimità, hanno annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste sulla base della seguente motivazione
:

« La sua qualifica di datore di lavoro di fatto viene desunta in sentenza dalla circostanza che la stessa, oltre ad essere presente a tutte le operazioni, è stata colei che ebbe a fornire tutta la documentazione sulla ditta agli ufficiali di polizia giudiziaria e a rintracciare il legale rappresentante formale.

Ritiene il Collegio che tali elementi non siano sufficienti a giustificare l'applicazione della «clausola di equivalenza».

Ed infatti, viene contestato ai titolari di posizione di garanzia della «L.S.» di aver omesso la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori, nonché di avere omesso cautele antinfortunistiche nella tenuta dei serramenti e della segnaletica di sicurezza.

Dalla lettura della sentenza non emerge, tuttavia, che l'imputata abbia in concreto svolto attività corrispondente all'esercizio di poteri tipici del datore di lavoro, tali da consentire il trasferimento in capo alla stessa della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro formale».

Coglie nel segno la ricorrente laddove evidenzia che «la materiale disponibilità di documenti e la conoscenza di alcune informazioni circa l'impresa, in cui presta l'attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato, non la rende soggetto esercente effettivamente un ruolo gestionale, organizzativo o dirigenziale idoneo a prenderla titolare di una posizione di garanzia nei confronti degli altri operai, non essendo ciò sufficiente a dimostrare lo svolgimento in capo alla medesima di poteri tipici dei datore di lavoro».

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, in riferimento alla ricorrente perché il fatto non sussiste
».
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