Infortunio sul lavoro: esclusione della responsabilità penale del datore di lavoro per comportamento abnorme del lavoratore
La sentenza 17617/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal legale rappresentante di un’azienda agricola condannato per il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. per aver omesso di valutare il rischio presente in azienda – ed in concreto verificatosi – di caduta accidentale dei lavoratori nella vasca di raccolta dell’acqua piovana, all’interno della quale un lavoratore era caduto ed era deceduto per annegamento.La difesa del ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, in quanto il comportamento del lavoratore sarebbe stato eccentrico e sarebbe mancato il nesso di causa tra la condotta contestata all’imputato e l’infortunio mortale occorso.
I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso affermando che:
«Le doglianze riguardanti l'esonero da responsabilità del datore di lavoro per abnormità del comportamento del lavoratore, mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate in sentenza dalla corte di merito e l'infortunio mortale occorso al lavoratore sono destituite di fondamento.
Benché non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell'infortunio mortale (caduta accidentale o volontaria discesa nella vasca), la Corte di merito ha correttamente osservato come la causa del decesso del lavoratore sia riconducibile comunque a colpa del ricorrente, i quale non aveva previsto il rischio rappresentato dalla presenza del profondo invaso nell'area dell'azienda e non aveva previamente informato il lavoratore di tale pericolo.
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E' orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005 Rv. 232421)».