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Infortunio sul lavoro: responsabilità penale del datore di lavoro per omessa formazione/informazione

Con l’allegata sentenza 39489/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal legale rappresentante, datore di lavoro e responsabile per la sicurezza di un cantiere, condannato, in relazione al delitto di Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per aver omesso la dovuta formazione e informazione del lavoratore-infortunato circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguire.

Il fatto può essere così riassunto
: la T.I. s.r.l. doveva procedere alla realizzazione di nuove linee per la distribuzione esterna dell'acqua riscaldata mediante la realizzazione di una dorsale metallica sopraelevata e previa posa in opera dei moduli metallici che, assemblati, avrebbero dovuto sormontare una pipe-rack pre-esistente, servendosi per il loro posizionamento di una gru, come previsto nel POS aziendale. Tuttavia, la lavorazione era stata effettuata mediante l'impiego di un muletto, macchinario inadatto allo scopo. Durante il lavoro, il capo squadra S. non era riuscito a reggere la fiancata di uno dei moduli del peso di circa 3,5 quintali, finendo per essere colpito dalla stessa e riportando lesioni dalle quali era derivata, a distanza di circa due mesi, la morte.

La difesa del ricorrente deduceva
, tra gli altri motivi, vizio di motivazione in quanto, sebbene la Corte territoriale avesse riconosciuto che il lavoratore deceduto avesse disatteso le previsioni del POS in ordine alla idoneità della sola gru a eseguire la lavorazione, aveva addebitato l’infortunio al datore di lavoro per non avere formato e informato il lavoratore circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguire. In altri termini, la difesa lamentava che non era stata la omessa formazione sul corretto funzionamento della gru a causare l’evento, ma l’uso di un diverso macchinario il cui impiego era escluso dal Piano Operativo per la Sicurezza.

A tale ultimo riguardo, i giudici del Supremo Collegio, dopo aver richiamato le disposizioni di cui agli 36 e 37 D. Lgs. 81/2008, hanno rigettato il ricorso affermando che:

– «La Corte d'Appello ha ben evidenziato che, nel caso all'esame, il gap formativo aveva riguardato l'esistenza dei rischi connessi alla lavorazione assegnata, in relazione alla necessità che la stessa fosse eseguita soltanto con l'impiego di un determinato macchinario, il che rientra nella lettera della norma richiamata, attenendo tale attività formativa proprio al concetto di rischio che il legislatore ha introdotto nell'apertura della previsione in commento. Pertanto, già a una interpretazione letterale della norma, l'osservazione difensiva svela la sua infondatezza, laddove il deducente afferma che l'attività formativa - certamente difettata - avrebbe potuto al più riguardare l'uso della gru, ma non anche del muletto e, quindi, sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini di scongiurare l'evento verificatosi. Tale affermazione, infatti, non tiene conto del ragionamento dei giudici territoriali, per i quali l'obbligo formativo ha riguardato, nello specifico, le modalità di esecuzione della lavorazione e, quindi, la stessa insostituibilità della gru e non il corretto utilizzo del muletto, non contemplato dal POS».

– «Già da tempo, si è infatti chiarito che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone, Rv. 271079), atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, Bortoli, Rv. 252729). Pertanto, ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento (in motivazione, sez. 4, n. 8163 del 13/2/2020, Lena, Rv. 278603».

– «La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dal giudice di legittimità, a mente dei quali il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (sez. 4, n. 39765 del 19/5/2015, Vallani, Rv. 265178; n. 8163 del 13/2/2020, Lena, Rv. 278603, opportunamente richiamata nella stessa sentenza censurata)».
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