Nuovo funzionamento dei presidi di sicurezza e responsabilità penale del datore di lavoro
Con la sentenza 23808/2022 – qui allegata – la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione ad un ricorso proposto da un datore di lavoro condannato per il reato di lesioni personali colpose, ai danni di un dipendente, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.In particolare, nei giudizi di merito era stato accertato che:
– la nuova configurazione del quadro elettrico del macchinario ove si era verificato l'infortunio aveva determinato un diverso funzionamento dei presidi di sicurezza;
– il datore di lavoro aveva mantenuto in funzione il predetto macchinario senza aver posto in essere adeguate attività formative/informative in relazione alle mutate condizioni di sicurezza.
La difesa dell’imputato, in estrema sintesi, lamentava sia la contraddittorietà/illogicità della motivazione ed il travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla ricostruzione dei fatti, sia l’individuazione della responsabilità a titolo di colpa.
I giudici del Supremo Collegio, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno affermato che:
«i rilievi della ricorrente sono manifestamente infondati, giacché, proprio in ragione della posizione di garanzia rivestita, incombeva su di lei l'obbligo di informarsi sulle possibili conseguenze delle modifiche commissionate e il non aver assolto a tale obbligo è indice di per sé di un atteggiamento di grave trascuratezza.
L'imputata era tenuta a garantire la sicurezza anche nei confronti del dipendente manutentore della macchina: costui, proprio perché addetto ad intervenire sulla stessa, al pari degli operai, avrebbe dovuto essere adeguatamente formato e informato rispetto alle modifiche apportate.
Infine correttamente i giudici hanno escluso che la condotta del manutentore, consistita nel non aver scollegato la corrente della linea prima dell'intervento, potesse essere qualificata come abnorme. Se è vero che a seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio «dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT e/Musso Paolo, rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222)».