materia penale - loading

Responsabilità penale del committente per l’infortunio mortale del lavoratore autonomo

Con l’allegata sentenza 2305/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto avverso una sentenza di appello che, revocando la condanna emessa nei confronti del responsabile civile AA Srl, aveva confermato l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per il reato di omicidio colposo, di un lavoratore autonomo, commesso con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, era contestato all'imputato, nella qualità di committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone per uso artigianale, di proprietà dello stesso, ma concesso in locazione alla AA s.r.l., di avere cagionato la morte del lavoratore autonomo A. A., per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione degli artt. 2087 cod. civ.; 90, comma 9, lett a), 26 co. 3-ter e 148 d.lgs. n. 81/08, avendo omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, di redigere il documento di valutazione dei rischi, di predisporre idonee misure di protezione individuali atte a garantirne l'incolumità.

La difesa del ricorrente
proponeva ricorso per cassazione lamentando che la motivazione fosse mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in quanto l’accordo avente ad oggetto l’incarico al lavoratore autonomo non era mai intervenuto; inoltre, che l’obbligo di verificare la presenza delle caratteristiche tecniche ed antinfortunistiche dei locali, in riferimento all’attività che al suo interno veniva svolta, incombesse sul conduttore e non sul locatore.

I giudici del supremo collegio
hanno dichiarato inammissibile il ricorso affermando che «Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe alla presente, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame [cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744 - 01:"In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)"]».
info@materiapenale.it +39 051 6490761

P.Iva 02980221200© Tutti i diritti sono riservati Avv. Antonio MateriaPowered by We Berry

TI RICHIAMIAMO NOI!

Inserisci il Tuo nome e il Tuo numero di telefono,
ti chiameremo noi il prima possibile!