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Responsabilità penale del datore di lavoro e colpa del lavoratore

La Corte di Cassazione – con la sentenza allegata – ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro (Presidente del CdA) in relazione all’omicidio colposo di un proprio lavoratore che aveva tenuto un comportamento imprudente.

Ciò in quanto il datore di lavoro non aveva fornito i cunei bloccaruote né formato, informato e addestrato adeguatamente e specificamente i propri lavoratori in modo tale da consentire l’utilizzo degli autoarticolati aziendali in modo idoneo e sicuro.

Il Supremo Collegio ha infatti rigettato il ricorso proposto dall’imputato richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui «Il datore di lavoro può invocare l’imprevedibilità o la abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l’incolumità del lavoratore sia assicurata. Al contrario non potrà mai eccepire che l’infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile del lavoratore allorché gli si possa fondatamente rimproverare di non aver adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a scongiurare la verificazione di eventi lesivi quand’anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati dell’infortunato».
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