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Responsabilità penale dell’amministratore unico di una società di capitali per infortunio sul lavoro

La sentenza 23722/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un amministratore unico di una SRL condannato per il reato di lesioni colpose per non aver evitato/impedito l’infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente.

Il fatto
, come ricostruito dalle sentenze di merito, attiene al sinistro occorso in data (Omissis) allorchè B., padre dell'odierna imputata,mentre era intento a raggiungere il lastrico solare dell'edificio sito in (Omissis), cadeva dalla scala poggiata al muro del tetto del suddetto immobile,oggetto di ristrutturazione da parte della società della quale era amministratrice unica la figlia, provocandogli lesioni personali da cui derivava una malattia per un tempo superiore a quaranta giorni.

La difesa del ricorrente
deduceva, tra gli altri motivo di ricorso, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, assumendo che i giudici di merito si sarebbero adagiati sulla posizione di garanzia dell'amministratore e sulle clausole di equivalenza di cui all'art. 40 cpv c.p. trascurando ogni scrutinio in merito alla sua effettiva potestà gestionale ed alla possibilità di evitare o impedire la condotta del B.

I giudici del Supremo collegio
hanno dichiarato manifestamente infondato il motivo e quindi dichiarato inammissibile il ricorso affermando:

«Giova premettere che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione).(Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021 Rv. 282568).

Ebbene, facendo buon governo di tale principio la sentenza impugnata ha concluso che all'imputata sia da attribuirsi la qualifica di datore di lavoro, in quanto la stessa era amministratore unico della M.F. Costruzioni Srl , come comprovato dalla documentazione versata in atti. Pertanto, anche ove provata, l'esistenza di un titolare di fatto, non avrebbero comunque potuta esonerarla da responsabilità
».
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