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Riforma del D. Lgs. 81/08: nuovi obblighi e sanzioni per i preposti

La Legge n. 215 del 2021 – entrata in vigore il 21.12.21 – di conversione del Decreto Legge 146/2021 ha introdotto dei nuovi obblighi in capo ai preposti nonché delle sanzioni per i casi di loro violazione.

All’interno della disciplina prevista dall’art. 19 del D. Lgs. 81/08, che enuclea gli obblighi del preposto, è stato modificato il contenuto della lettera a) nonché inserita la nuova lettera «f-bis)».

La nuova lettera a) prevede che il preposto ha il dovere di «sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»

Mentre la neo-lettera f-bis) prevede che i preposti devono «in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».

In caso di violazione degli obblighi descritti nelle sopra menzionate lettere a) ed f-bis)
, il preposto è punito «con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 € a 1474,21 €» (art. 56 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08).
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