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Sicurezza sul lavoro e datore di lavoro nelle società di persone

La sentenza 36014/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da due imputati condannati, in qualità di datori di lavoro, per delle contravvenzioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.

La difesa dei ricorrenti lamentava – tra gli altri motivi di ricorso – che, in considerazione di quanto previsto dall’atto costitutivo della s.n.c., i poteri di legale rappresentanza e di amministrazione – sia ordinaria che straordinaria – erano in capo al solo A.G., e che quindi solo quest’ultimo avrebbe potuto rispondere delle imputazioni, mentre A.V. era socio prestatore di lavoro.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato tale motivo affermando che:

«Ed invero, avendo gli imputati prodotto in corso di giudizio l'atto costitutivo della "A.G. & A.V. s.n.c", fatto di cui dà atto la stessa impugnata, non può ritenersi che la risposta resa dalla Corte distrettuale alla censura svolta dalla difesa in ordine alla titolarità della legale rappresentanza e dei correlati poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della suddetta società in capo al solo A.G, sia calzante. L'assenza di una valida delega di funzioni nei confronti di A.V. affermata da Tribunale trapanese è osservazione che suona apodittica, non venendo tenuto in conto di quanto stabilito dall'art. 2295 cod. civ., secondo il quale l'atto costitutivo deve indicare espressamente i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società della società in nome collettivo, nonché più in generale dall'art. 2257 cod. civ. che, nel disciplinare i poteri di amministrazione della società semplice spettanti a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la diversa pattuizione contenuta per l'appunto nel contratto sociale. Nessuna disamina risulta per contro compiuta in ordine al contenuto di tale documento relativamente al soggetto o ai soggetti cui siano stati conferiti i poteri di rappresentanza della società, sul quale o sui quali incombevano, nella veste di datore di lavoro, i doveri di vigilanza e di controllo, compresi quelli preordinati alla sicurezza dei lavoratori: omissione questa che presta perciò apertamente il fianco alle censure difensive».
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