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Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale del committente

La sentenza 21072/2022 della Corte di Cassazione – qui allegata – si è pronunciata sul ricorso presentato da un imputato ritenuto (cor)responsabile di un infortunio mortale di un dipendente di una ditta di costruzioni perché, in qualità di committente dei lavori e di titolare del permesso di costruire, non aveva nominato un responsabile per la sicurezza, non aveva predisposto il piano operativo per la sicurezza (p.o.s.) e non aveva, infine, nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere.

La difesa del ricorrente si lamentava del fatto che la responsabilità dell’imputato derivasse dalla sussistenza di mere condotte omissive senza che fosse stata verificata – in concreto – l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento.

I giudici del Supremo Collegio hanno preliminarmente ritenuto opportuno prendere le mosse dai commi 3 e 4 dell'art. 90, D. Lgs. 81/2008, che prevedono: «3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98».

Di conseguenza, hanno affermato che: «La sentenza impugnata replica all'appello, ove già si contestava la rilevanza causale nel caso di specie della mancata indicazione del coordinatore per la sicurezza, nei seguenti, testuali, termini (p. 7): L'obbligo [di nominare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori] imposto al committente riveste, all'evidenza, fondamentale importanza in quanto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Orbene, tale essendo il quadro e la ratio normativa di riferimento, appare chiaro che la violazione del disposto di cui all'art. 90 d.lgs. 81/08, F.R. abbia, con la sua condotta omissiva, colposamente contribuito alla realizzazione del terribile evento».

I giudici del Supremo Collegio hanno riconosciuto la correttezza e logicità del ragionamento dei giudici di merito in quanto:

«a) l'imputata, in quanto committente, aveva l'obbligo (peraltro gravante anche sull'impresa esecutrice) di nominare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori;

b) è pacifico che non lo ha nominato;

c) la sig.ra R.F. è da ritenersi responsabile, poiché, se lo avesse nominato, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori avrebbe fatto il proprio dovere e quindi ragionevolmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e si sarebbe potuto evitare l'infortunio mortale
».
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