Sicurezza sul lavoro: omessa direttiva datoriale ed errata scelta del lavoratore
Con l’allegata sentenza 28221/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalle difese di un datore di lavoro e di un preposto condannati per il delitto di lesioni colpose commesse in danno di un lavoratore con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.In fatto, un lavoratore era stato incaricato, insieme ad altri due colleghi, di portare una macchina pulisci pannelli del peso di 250 kg dalla sede della ditta ad un cantiere a questa esterno. Stante la non disponibilità della gru di proprietà della ditta il macchinario era stato trasportato con un autocarro con cassone. Giunti nel cantiere, per scaricare il macchinario gli operai avevano utilizzato delle pedane in legno a mò di rampa, ma nel corso dell'operazione uno dei pannelli si rompeva e il macchinario si ribaltava lateralmente travolgendo il lavoratore che nell'occorso riportava la frattura diafisaria del femore destro, dalla quale derivavano lesioni giudicate guaribili in centoventi giorni.
In estrema sintesi, con il ricorso la difesa dei ricorrenti sosteneva che il datore di lavoro avesse posto a disposizione dei lavoratori le attrezzature idonee e che costituisse un limite alla responsabilità penale la condotta abnorme del lavoratore, consistita, in particolare, nell’aver utilizzato attrezzature non adeguate.
I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibili i ricorsi affermando che:
«risulta dall'accertamento condotto nei gradi di merito - e in definitiva su ciò convengono anche i ricorrenti - che non venne data alcuna disposizione al riguardo, lasciando i lavoratori nella necessità di provvedere allo scarico del macchinario una volta giunti in cantiere.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rimproverato ai ricorrenti di aver trasferito sui lavoratori la scelta dei mezzi con i quali eseguire l'operazione di scarico del macchinario. Né ciò costituisce addebito non contenuto nella contestazione, come invece sembra adombrare l'esponente. Nell'imputazione si fa esplicita menzione dell'aver "consentito che un macchinario ... venisse trasportato e scaricato ...". Viene quindi indicata una inerzia del datore di lavoro e dei preposti, rispetto al dovere di attivarsi, ciascuno secondo le proprie competenze prevenzionistiche.
A fronte della assenza di puntuali direttive che indicassero ai lavoratori le modalità di lavoro sicure da osservare, le errate scelte fatte da questi non possono assurgere a causa esclusiva dell'evento, perché non hanno innescato alcun rischio eccentrico nella sequenza causale che fa capo alla condotta datoriale ma anzi hanno concretizzato proprio uno dei rischi che il dovere di organizzazione deve fronteggiare (ex multis, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748, per la quale "In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia")».