231: accertamento autonomo della responsabilità dell’ente
Con l’allegata sentenza 34397/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato, tra gli altri, dalla difesa di una società avverso la sentenza di condanna con cui era stata affermata la sua responsabilità per l’illecito amministrativo ex art. 25 undecies comma 2 lett. b-1) D. Lgs. 231/2001 (Reati ambientali).In estrema sintesi, la difesa si doleva del fatto che la sentenza di condanna oggetto di ricorso non avesse individuato, con autonomo giudizio, l’interesse o il vantaggio necessari ai fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa derivante da reato.
I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto fondato il predetto motivo di ricorso affermando che:
– «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 cit. all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261114; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320 - 02)».
– «Per quanto poi concerne l'accertamento di responsabilità, l'autonomia di detta responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8, d.lgs. 231 cit., deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320 - 03). Tant'è che, in presenza ad es. di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (che, però, non può appunto prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato)(Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv. 273399; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255369)».