Punibilità dell’ente e particolare tenuità del fatto
La sentenza 37237/2024 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal direttore tecnico e amministrativo di una società e dall’ente stesso, rispettivamente assolti per particolare tenuità del fatto dal delitto di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e dal relativo illecito amministrativo ex art. 25 undecies D. LGS. 231/2001.La difesa dell’ente deduceva, tra gli altri motivi di ricorso, il difetto di motivazione della sentenza rispetto al giudizio sulla responsabilità amministrativa in quanto lamentava che, prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussistenza del reato presupposto l’illecito amministrativo ascritto.
I giudici del Supremo collegio hanno annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio affermando che:
«prima di affrontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accertando in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti, non potendosi per altro sottacere che dalla lettura unitaria della contestazione, oltre che dalle scarne e non molto chiare argomentazioni della sentenza impugnata, parrebbe in realtà desumersi che la condotta illecita sia stata circoscritta alla sola mancata adozione degli schedari sui conferimenti dei rifiuti, profilo questo che, almeno astrattamente, potrebbe essere ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 58 del d. Igs. n. 152 del 2006, che punisce, con la sola sanzione amministrativa, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e uei formulari. In definitiva, stante la ravvisata carenza argomentativa della decisione impugnata circa la preliminare verifica della sussistenza degli illeciti ascritti la a Balia, sia alla Cosir s.r.I., si impone l'annullamento della sentenza impugnat , con rinvio a Tribunale di Sassari in diversa composizione fisica, per nuovo giudi io sul punto.
A ciò deve solo aggiungersi che, peraltro, il riconoscimento deIla particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società C. SRL costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia gravata, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell'ipotesi in cui, all'esito di un'adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l'illecito amministrativo addebitato alla società, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447)».