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231 e condotte riparatorie

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21522/2021 – qui allegata – ha affermato, al punto 37 della motivazione, che «con riferimento alla condizione di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 12 D. lgs. 231/2001, va premesso che essa non è alternativa a quella di cui alla lett. a) dovendo essere entrambe integrate al fine del riconoscimento dell'attenuante».

Posta tale motivazione, sorge però spontanea una domanda.

Quando trova applicazione la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 12 secondo cui «Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi»?
Non è vero che se ricorre una soltanto delle attenuanti di cui al comma 2 dell’art. 12 la sanzione è ridotta da un terzo alla metà e che se invece ricorrono entrambe il successivo comma 3 prevede la riduzione dalla metà a due terzi?
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