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231 e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il 14.12.21 è entrato in vigore l'allegato Decreto Legislativo n. 184/21 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio».

Tale Decreto, oltre a prevedere – agli effetti della legge penale – le definizioni di «strumento di pagamento diverso dai contanti», «dispositivo, oggetto o record protetto», «mezzo di scambio digitale» e di «valuta virtuale», ha modificato il codice penale e – soprattutto – il Decreto Legislativo 231 del 2001.

In particolare, ha ampliato l’ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 493 ter c.p. e 640 ter c.p. nonché introdotto, all’art. 493 quater c.p., il nuovo reato di «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti».

Inoltre ha introdotto – all'art. 25 octies.1 D. Lgs. 231/01 – il nuovo illecito amministrativo «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti», il quale prevede:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
».
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