231 e difensori di fiducia dell’Ente
La Corte di Cassazione – con la sentenza allegata, pag. 16 – si è pronunciata in relazione alla seguente questione: gli Enti hanno il diritto di nominare un solo difensore di fiducia, come previsto per le parti private, ovvero due, in analogia al diritto riconosciuto in capo agli imputati?I giudici della Suprema Corte hanno affermato che la costituzione e rappresentanza dell’ente ai fini della partecipazione al procedimento penale ricalca lo schema della costituzione della parte civile disciplinato dall'art. 78 c.p.p.
È cioè «previsto il deposito nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità, la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante, il nome ed il cognome del difensore, l’indicazione della procura, la sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o l’elezione di domicilio. Non vi è, invece, alcun richiamo alle disposizioni processuali che limitano la difesa delle parti private nel processo penale alla nomina di un solo difensore ex art. 100 cod. proc. pen.».
Pertanto, ad avviso del Supremo Collegio, «in applicazione dell’art. 35 del d.lgs. cit., devono estendersi all’ente le disposizioni processuali relative all’imputato, ed in particolare, per quello che qui rileva, l’art. 96 cod. proc. pen. che attribuisce all’imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia».