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231 e doppio livello di legalità

La sentenza n. 2234/2022 (qui allegata) della Corte di Cassazione, annullando senza rinvio una condanna pronunciata nei confronti di un ente, ha affrontato il rapporto esistente tra il D. Lgs. 231/2001 e il principio di legalità in materia penale.

Più in particolare, la Corte ha riconosciuto che «è costante affermazione della giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione di responsabilità degli enti, impone un doppio livello di legalità, è necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali dell'ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto. Dal complesso delle norme del D.Lgs. n. 231 del 2001, infatti, emerge che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso. Una tale impostazione è stata seguita dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 41329 del 07/10/2008, Galipò, Rv. 241528) in tema di reati ambientali prima che ad alcuni di essi venisse collegato l'illecito amministrativo dell'ente con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ed è stata confermata dalle Sezioni Unite (sent. n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv 258646) in tema di reati tributari non previsti nei tassativi elenchi del più volte citato decreto 231 del 2001 (vedi anche per una particolare applicazione del principio indicato Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, Riva Fi.Re s.p.a., Rv. 257789). Per tale ragione, non potendo il reato previsto dalla disciplina emergenziale legittimare l'affermazione della responsabilità della (omissis), la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio perchéil fatto non costituisce illecito amministrativo».
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