231 e messa alla prova: “caos giurisprudenziale”
In assenza di una specifica previsione legislativa, nella giurisprudenza di merito si sono creati due distinti orientamenti in relazione all'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova a favore degli enti: l'uno favorevole (Ordinanze del Tribunale di Modena del 19.10.20 e del 15.12.20), l'altro contrario (Ordinanze del Tribunale di Milano del 27.03.17 e del Tribunale di Bologna del 10.12.20).Il Tribunale di Spoleto – con l'ordinanza qui allegata – ha escluso l'ammissibilità della messa alla prova a favore gli enti perché, «non essendo chiari i requisiti oggettivi di ammissibilità», vi sarebbero in concreto «ampi margini di incertezze operative».
In considerazione di tale "caos giurisprudenziale" sembrerebbe necessaria l'introduzione di una norma ad hoc nel D. Lgs. 231/2001 tanto per evitare la supplenza del potere giudiziario su quello legislativo quanto – soprattutto – per garantire i principi della certezza del diritto e di uguaglianza.