231 e Riforma Cartabia: improcedibilità anche per gli Enti?
L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato – in data 3.11.21 – la Relazione 60/21 (qui allegata) avente ad oggetto le norme della Riforma Cartabia di immediata attuazione (art. 2 Legge 134/2021).Tale Riforma ha introdotto dei correttivi alla disciplina della prescrizione del reato prevista dalla precedente Riforma Bonafede: ha infatti previsto che la decorrenza del termine di prescrizione del reato cessi con la pronuncia della sentenza di primo grado; e che i giudizi di impugnazione debbano essere celebrati entro termini predeterminati per legge, superati i quali l’azione penale diventa improcedibile.
La Relazione 60/21 ha quindi valutato se il neo-istituto dell’improcedibilità dell’azione penale possa applicarsi al D. Lgs. 231/2001 e dunque al procedimento per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
L’Ufficio del Massimario, richiamando la disposizione prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 231/2001, è pervenuto – par. 22 pag. 47 della Relazione – alla conclusione secondo cui una lettura costituzionalmente orientata potrebbe far propendere per l’estensione della improcedibilità dell’azione per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione anche alla disciplina dell’illecito da reato degli enti, con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento del termine di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell’ente.