231 ed esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione, con la sentenza allegata, ha affermato ancora una volta che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione».Ciò in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità nonché della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che abbia posto in essere il reato presupposto.