231 ed estinzione dell’ente
La sentenza della Corte di Cassazione – qui allegata – ha statuito che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente determina l’estinzione dell’illecito amministrativo essendo tale evento assimilabile alla morte dell’imputato.Tale pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite civili – sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 – secondo cui, a seguito della modifica apportata all’art. 2495 comma 2 c.c., la cancellazione dal Registro delle Imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti, con conseguente perdita della capacità processuale della stessa.
In tema di cancellazione dal Registro delle Imprese, e degli effetti che questo evento produce, si veda anche Cass. Pen., sez. V, data ud. 2.10.2009, 11.12.2009, n. 47171 secondo cui «solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal Registro delle Imprese possono ritenersi cessati gli obblighi di legge a carico dell’Ente».