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231: incompatibilità a nominare il difensore di fiducia dell’ente e nullità degli atti

Con l’allegata sentenza 34397/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un ente condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies comma 2 lett. b-1 (Reati ambientali) del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, la difesa del ricorrente eccepiva la nullità degli atti processuali consecutivi al momento in cui il legale rappresentante dell’ente, imputato nel giudizio, aveva provveduto a nominare il difensore di fiducia della società.

I giudici del Supremo Collegio, accogliendo il predetto motivo di ricorso, hanno annullato con rinvio la sentenza sulla base della seguente motivazione:

«in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310). Sì che la mancata nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia dell'ente, nominato dal rappresentante legale incompatibile in violazione del divieto ex art. 39 cit., comporta la nullità degli atti successivi ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15329 del 26/02/2019, Edilperri s.n.c., Rv. 275433).
In proposito, non poteva quindi provvedersi in corso di giudizio alla nomina di nuovo difensore di fiducia da parte del legale rappresentante della società, mentre invece detta nuova nomina fiduciaria non è stata revocata ed è stata mantenuta anche nella fase decisoria.
In ragione di ciò, la sentenza nei riguardi della società ricorrente va parimenti annullata, con rinvio al Tribunale di Rimini, quantunque in diversa composizione personale, atteso che fino all'impropria sostituzione del legale il giudizio era stato correttamente instaurato e la difesa tecnica dell'ente era stata in precedenza assicurata da difensore nominato da amministratore ad acta
».
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