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231: inoperatività del divieto di rappresentanza dell'ente in caso di cessione di azienda

Con la sentenza 25492/2021 – qui allegata – la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che il divieto di rappresentanza previsto dall’art. 39 D. Lgs. 231/2001 (per cui il legale rappresentante, indagato o imputato del reato 231 presupposto, non può provvedere, a causa di tale condizione, alla nomina del difensore dell’ente) non opera nei casi di cessione d’azienda.

La Suprema Corte è pervenuta a tale decisione attraverso una lettura coordinata e sistematica dei diversi commi dell’art. 39 alla luce del più ampio corpus normativo di cui al D. Lgs. 231/2001.

In particolare, i giudici di legittimità hanno escluso l’operatività del divieto di cui all’art. 39 D Lgs. 231/2001 in quanto hanno affermato che il divieto in parola si riferisce esclusivamente all’ente responsabile del reato commesso nel suo interesse o vantaggio e che lo stesso non ha alcun ragione d’essere in relazione all’ente cessionario, dato che quest’ultimo è il soggetto giuridico solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, non il soggetto responsabile del fatto costituente reato.
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