231, patteggiamento e condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali
Con l’allegata sentenza 30610/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa di una persona giuridica, nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per l’illecito amministrativo 25 undecies D. Lgs. 231/01 (Reati ambientali) con contestuale condanna al pagamento delle spese processuali.In estrema sintesi, la difesa dell’ente si doleva della condanna al pagamento delle spese e pertanto, a tale riguardo, lamentava vizio di motivazione nonché inosservanza o comunque erronea applicazione degli artt. 63 D. Lgs. 231/2001, 445 e 535 cpp.
I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto fondato il ricorso rappresentando preliminarmente che: «Il rapporto processuale che si costituisce mediante l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato persona fisica è, infatti, del tutto autonomo e indipendente da quello costituito dall'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente, e i relativi esiti non necessariamente devono coincidere se ciò non è espressamente previsto dalla legge. La decisione dell'imputato-persona fisica di chiedere l'applicazione della pena in misura superiore a due anni di reclusione non può ridondare a danno dell'ente il quale non può, sol per questo, essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di separato, autonomo patteggiamento, a maggior ragione se l'imputato patteggia una pena pari o inferiore a due anni di reclusione (evidente, sarebbe, in tal caso, la disparità di trattamento se l'ente fosse invece condannato alle spese)»
Inoltre, affermando che:
- «4.3. Il fatto che l'imputato-persona fisica abbia patteggiato la pena costituisce un requisito di ammissibilità del patteggiamento dell'ente ma non performa il contenuto dell'azione esercitato nei confronti dell'ente stesso, né ne condiziona gli esiti, come si desume dal fatto che l'ente può patteggiare la sanzione anche quando il giudizio a carico dell'imputato-persona fisica è astrattamente definibile (ma non definito) con il patteggiamento. E' appunto il concetto di "definibilità" che costituisce la chiave di lettura della norma perché ne smarca i presupposti applicativi dalle separate vicende processuali dell'imputato persona fisica, ancorandone il presupposto applicativo alla sola astratta possibilità che il giudizio possa essere definito dall'imputato con il patteggiamento, possibilità che, al netto delle condizioni stabilite dall'art. 444, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., impegna il giudice in una valutazione (solo) incidentale sulla possibilità per l'imputato di definire in concreto il giudizio mediante patteggiamento.
– 4.4. Altro argomento a sostegno della autonomia dei due procedimenti speciali deriva dal fatto che ulteriore presupposto applicativo del patteggiamento dell'ente è costituito dal fatto che, a prescindere dalle vicende processuali dell'imputato-persona fisica e dalla definizione o astratta definibilità del giudizio nei confronti di questi, l'ente può sempre chiedere l'applicazione della sanzione nei casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista, come nel caso di specie, la sola sanzione pecuniaria. Tale presupposto applicativo del patteggiamento dell'ente non è mai mutato nel tempo, non giustificandosi, dunque, la condanna al pagamento delle spese, in assenza di uno specifico intervento normativo che non ha mai interessato l'art. 63, d.lgs. n. 231 del 2001».