231: procedimento di riesame e nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza
La sentenza n. 40434/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un ente avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame contro un decreto di sequestro preventivo.La difesa dell’ente lamentava essenzialmente la violazione di legge processuale per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti del difensore dell’ente e dell’ente stesso.
I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto fondati i motivi e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla base della seguente argomentazione:
«3.2 Le argomentazioni del Tribunale del riesame di Macerata sono, tuttavia, errate, in quanto non risulta rispettato il termine di tre giorni liberi a comparire posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. nei confronti dell'ente e del suo difensore. Questa disposizione è, del resto, applicabile anche nel processo nei confronti dell'ente. L'art. 53, primo comma, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso il sequestro preventivo nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, richiama l'art. 322 cod. proc. pen., «in quanto compatibile». L'art. 322 cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che «Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.» L'art. 344, comma 6, cod. proc. pen., da ultimo, espressamente prevede che «Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta». Tale disposizione, riferendosi «a chi ha proposto la richiesta» di riesame come soggetto del processo, dotato di poteri, doveri, oneri e facoltà, e non alla sua dimensione di persona fisica, non evidenzia, dunque, alcuna incompatibilità strutturale con la natura dell'ente e le finalità proprie del peculiare processo delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001.
3.3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in conformità alla disciplina generale posta dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., il termine a comparire posto dall'art. 342, comma 6, cod. proc. pen. impone che tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa debbano intercorrere tre giorni liberi e consecutivi (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Numerato, Rv. 220841-01), nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il dies a quo ma anche il dies ad quem (Sez. 5, n. 5485 dell'8/11/2012 (dep. 2013), Riccardi, Rv. 255205-01).
Tale termine, assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 cod. proc. pen., è funzionale a consentire alla parte privata non solo l'esame degli atti e l'intervento all'udienza, ma anche la preparazione di argomentazioni difensive e l'elaborazione di eventuali motivi nuovi e, dunque, la sua osservanza è presidiata dal legislatore con la sanzione della nullità.
Posto che tale termine attiene all'intervento e alla difesa della parte, ma non si concreta in omessa vocatio in iudicium, la sua inosservanza comporta una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841-01; Sez. 6, n. 38698 del 12/10/2011, Imperato, Rv. 251059 - 01), che, ove non sanata, si propaga all'ordinanza emessa dal Tribunale, comportandone l'annullamento (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, Piccioni, Rv. 193413-01).
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3.5. Il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di tre giorni liberi prima dell'udienza entro cui, ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere notificato l'avviso di fissazione si riferisce solo alla prima udienza di trattazione e non ad eventuali udienze di rinvio (Sez. 3, n. 27463 del 16/03/2022, Di Lauro, Rv. 283641 - 01), ma tale principio è stato affermato in una fattispecie nella quale il termine a comparire previsto dal legislatore era stato rispettato in relazione alla prima udienza, fissata ed effettivamente tenuta.
Il decreto di anticipazione di udienza può, dunque, non rispettare il termine a comparire sancito dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., solo quando sia stato in precedenza correttamente osservato il termine di comparizione per la parte impugnante (si veda, per casi analoghi, ancorché relativi al giudizio di appello, Sez. 3, n. 5164 del 28/04/1997, Nicosia, Rv. 208630 - 01, e al riesame in tema di misure cautelari personali, Sez. 5, n 24697 del 16/05/2014, Hoti, non massimata); solo in tal caso, infatti, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa dalla parte impugnante.
Per converso, ove, come nella specie, il termine di comparizione sia rispettato solo con riferimento ad un'udienza di trattazione fissata, ma poi anticipata, è concretamente lesa la possibilità della parte impugnante di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e, dunque, è integrata la nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Il potere giudiziale di differimento dell'udienza, dunque, non può intaccare il rispetto effettivo del termine a difesa, minimo e indeclinabile, posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen.
L'art. 173, comma 3, cod. proc. pen., del resto, stabilisce, in via generale, che l'autorità giudiziaria non può abbreviare il termine posto dal legislatore in favore di una parte se non su richiesta o con il consenso di tale parte».