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Attività di gestione illecita di rifiuti e natura occasionale della condotta

Con l’allegata sentenza 4209/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un imputato ritenuto responsabile della contravvenzione di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata perché, in assenza della prescritta autorizzazione, trasportava rifiuti (scarti di lavorazione del pomodoro) mediante un autocarro.

La difesa dell’imputato lamentava
, tra gli altri motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256 d.lgs 152/2006 costituisce un'ipotesi di reato comune che richiede la sussistenza di una minimale organizzazione che escluda, sulla base di plurimi elementi di fatto, la natura occasionale ed estemporanea della condotta; nella specie, il Tribunale aveva rilevato solo il dato ponderale e la proprietà dell'autocarro, mentre non emergevano altri elementi indicativi di attività organizzata, anzi non poteva escludersi che si trattava di rifiuti prodotti dall'imputato per la produzione di conserve di pomodoro da omaggiare a parenti ed amici.

I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il motivo ed il ricorso affermando che:

«Va ricordato che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purchè costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (fr. Sez.3 n. 4770 del 26/01/2021, Rv.280375 - 01; Sez.3, n.36819 del 04/07/2017, Rv.270995 - 01; Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n.m). Nella specie, il Tribunale, facendo buon governo del summenzionato principio di diritto, ha ritenuto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e dunque insindacabili in questa sede, il carattere non occasionale della condotta, desumendolo dall'ingente quantitativo dei rifiuti trasportati e dalla utilizzazione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto.

(...)

Le censure mosse dal ricorrente sono generiche, perché prive di confronto con le argomentazioni del Tribunale ed orientate a proporre inammissibili rilievi in fatto e sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità
».
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