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Rifiuti: raccolta abusiva e prescrizione del reato

La sentenza 32256/2024 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un imputato condannato per il reato di cui 256 D. Lgs 152/2006 per aver gestito un’attività di raccolta di rifiuti senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.

La difesa del ricorrente deduceva
la prescrizione del reato in quanto il fatto sarebbe stato commesso cinque anni prima rispetto all’epoca dell’accertamento del fatto-reato.

I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso affermando che:

«Nel ricorso non è chiarito in alcun modo per quale ragione il fatto dovrebbe essere retrodatato di almeno cinque anni, posto il rinvenimento di olii e filtri esausti all'atto del controllo nel febbraio 2019, condotta che certamente integra la gestione non autorizzata di rifiuti.

Va evidenziato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ribadisce (Sez. 3, n. 8050 del 01/02/2024, Berardi, n.m.), lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti è un reato avente natura permanente, la cui consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva, ossia con la cessazione volontaria della condotta (ovvero con quella imposta dal sequestro del bene, ovvero ancora con la sentenza di primo grado)
».
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