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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La Corte di Cassazione, con l’allegata sentenza n. 2842/2022, si è pronunciata in relazione all’ambito di applicazione del delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (precedentemente previsto dall’art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 e oggi, invece, dall’art. 452 quaterdecies c.p.).

La Corte ha ripercorso il proprio consolidato orientamento interpretativo formatosi in relazione ai presupposti necessari per l’integrazione di tale fattispecie incriminatrice.

La Corte ha affermato che il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’art. 452 quaterdecies c.p. è «reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (sez. III n. 52838 del 14.7.2016) e il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti volta a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti (Sez. 3 n. 35568 del 30.5.17). Il requisito dell’abusività della gestione, d’altro canto, deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico dell’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata gli altri elementi costitutivi del traffico (sez. 3, n. 44449 del 15.10.13)».
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