Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: accertamento del danno o del pericolo per l'ambiente e ordine di ripristino
Con l’allegata sentenza 39511/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da alcuni persone fisiche condannate per il delitto di traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies cp.In particolare, a seguito del giudizio di primo grado, gli imputati avevano proposto appello ed avevano concordato la pena da applicare con il Procuratore Generale.
Tuttavia, la Corte territoriale, oltre ad applicare la pena richiesta su comune accordo delle parti, ordinava – in aggiunta – il ripristino dello stato dell’ambiente.
Le difese dei ricorrenti lamentavano, in estrema sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al predetto ordine di ripristino in quanto detta sanzione non rientrava nell’accordo e i giudici di appello avrebbero dovuto accertare e motivare la verificazione effettiva del danno o del pericolo.
I giudici del Supremo Collegio hanno accolto parzialmente il ricorso, annullando con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, affermando che:
«Osserva il Collegio che l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, disposto d'ufficio dalla Corte territoriale, costituisce una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod.pen. Deve, infatti, richiamarsi il principio di carattere generale, secondo il quale, quando, in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell'illecito, si ha l'attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale, come reiteratamente affermato sia in relazione all'ordine di demolizione urbanistica, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, che in relazione all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela del paesaggio, di cui all'art. 181 d. lgs. n. 42/2004 (cfr, ex multis, per la natura di sanzione amministrativa avente carattere ripristinatorio, dell'ordine di demolizione, Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736 e per l'analoga di natura di sanzione amministrativa dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Sez.3, n.1158 del 08/11/2016, dep.11/01/2017, Rv.269357; nonché Sez.3, n. 28175 del 2019, non mass.)».
«E’ invece, fondata l'ulteriore censura difensiva, con la quale si lamenta il mancato accertamento da parte della Corte di appello dei parametri che giustificano l'applicazione della statuizione in esame. Osserva il Collegio che l'applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell'ambiente richiede specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l'ambiente».
«Ne consegue che perché possa trovare applicazione l'ordine di ripristino dell'ambiente occorre l'accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l'esistenza di danno o pericolo per l'ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato. Essendo la sentenza impugnata rimasta silente su tale aspetto, ne va disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'ordine di ripristino dell'ambiente, perché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio sul punto sanando il vizio motivazionale rilevato nel senso indicato».