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Case di riposo: epidemia colposa e COVID 19

La Corte di Cassazione, con l'allegata sentenza n. 20416/2021, ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di epidemia colposa in capo al legale rappresentante di una Casa di Riposo che aveva omesso di integrare e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi con le procedure previste nel D.P.C.M. del 24 aprile 2020.

La Corte ha innanzitutto escluso che il reato di epidemia colposa possa essere integrato mediante omissione in quanto l'art. 438 c.p. «richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40 comma secondo c.p. riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera» (pag. 4).

Inoltre, ha affermato che «non è da escludere che, qualora l'indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. Lgs., 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dal DPCM per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell'isolamento dei pazienti già affetti da Covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone)» (pag. 5).
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