Concorso tra i reati di Associazione per delinquere e di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Con la sentenza 19665/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda avente ad oggetto più imputati e più imputazioni essenzialmente riconducibile alla violazione della disciplina dei rifiuti.La difesa di uno degli imputati lamentava, tra gli altri motivi e in estrema sintesi, la possibilità di configurare – come fatto nei giudizi di merito – il concorso di reati tra le fattispecie incriminiatrici di Associazione per delinquere e di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti rispettivamente previste dagli artt. 416 e 452 quaterdecies cp.
I giudici del Supremo Collegio, dichiarando inammissibili i ricorsi, hanno risposto alla predetta doglianza difensiva affermando che:
«il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. non richiede, per la sua configurazione, una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie mono-soggettiva, sebbene sia richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti. In coerenza con la struttura del reato è stata riconosciuta la possibilità di concorso con il reato di cui all’art. 416 cod. pen., ritenendo necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie, con la conseguente impossibilità di ricavare la sussistenza del reato associativo dalla mera sovrapposizione della condotta con quella richiesta per l'associazione per delinquere, prevedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 260 d.lgs. 152\06, richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un progetto criminoso(Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), Samarati; Sez. 3, n. 15630 del 12/1/2011, Costa e altri; Sez. 3, n. 36119 del 30/6/2016, Gavillucci).
E si è precisato che è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (Sez.3, n. 5773 del 17/01/2014, Rv. 258906 – 01)».