Confische e diritto penale dell'ambiente (II)
La Corte di Cassazione – con l’allegata sentenza n. 516/2022 – si è pronunciata in relazione alla legittimità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (del mezzo di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da un’impresa edile), nonché sui limiti alla sua applicazione nell’ipotesi in cui il bene sia di proprietà di un terzo estraneo in buona fede.La Corte infatti, dopo aver affermato che ai fini della configurabilità del reato di trasporto illecito di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) T.U. Ambiente) «è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce», ha statuito che – in relazione al predetta fattispecie incriminatrice – «la disciplina applicabile non è quella di cui all’art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. cit., la quale prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Di conseguenza, l’unico limite all’applicabilità della confisca è costituito dall’appartenenza del bene ad un terzo proprietario in buona fede rispetto all’uso illecito del veicolo, con onere della prova a carico del medesimo soggetto».
A tale ultimo riguardo, infine, la Corte ha affermato che «secondo il principio consolidato in giurisprudenza, e non contestato dal ricorrente, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente».