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Contravvenzione ambientale: interesse e vantaggio dell’ente

Con l’allegata sentenza 21034/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato da un ente che era stato condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies c. 2 D. Lgs 231 del 2001, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 137 c. 2 D. Lgs. 152/2006, in quanto, in difetto di autorizzazione, era stato aperto uno scarico che recapitava in un torrente reflui contenenti alluminio, borio, bario, ferro, zinco, piombo, nichel e cromo totale.

La difesa dell’ente, in estrema sintesi, lamentava la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza di interesse o di vantaggio rispetto all’illecito amministrativo per cui era stata pronunciata condanna nei confronti della società.

I Giudici del Supremo Collegio hanno rigettato il ricorso argomentando, in relazione al predetto motivo, che: «il Tribunale, dopo aver dato atto della esistenza di tutti i presupposti richiesti per poter ritenere configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, e cioè la sussistenza del reato di cui all'art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la qualifica soggettiva dell'autore del reato (la veste di amministratore della (X) S.p.a. del (A)), la mancata dimostrazione della adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati quale quello realizzato dal (A), ha anche affermato che questi aveva certamente agito nell'interesse della società che amministrava, in quanto l'apertura e il mantenimento dello scarico 2 oggetto della contestazione aveva consentito all'ente di recapitare i propri reflui senza necessità di raccoglierli e smaltirli secondo la disciplina vigente. Si tratta di motivazione idonea e corretta, in quanto l'interesse e il vantaggio per l'ente, che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente (cfr., Sez. 6, n. 15543 del 19/01/2021, 2L Ecologia Servizi S.r.l., Rv. 281052)».
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